Comunità energetiche rinnovabili
Comunità energetiche e autoconsumo collettivo: caratteristiche e opportunità di queste nuove configurazioni
Sommario
Autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili
1) Direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle comunità energetiche rinnovabili:
- art. 21: autoconsumatori di energia da fonti energetiche rinnovabili <
- art. 22: comunità energetiche rinnovabili <
2) Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8:
- art. 42bis: Autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili <
3) decreto 16 settembre 2020:
- Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti energetiche rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020
- Artt. 1 e 2: Oggetto e campo di applicazione; Definizioni;
- Art. 3: Tariffa incentivante e periodo di diritto ;
- Art. 4: modalità di accesso ed erogazione della tariffa incentivante;
- Art. 5: cumulabilità di incentivi;
- Artt. 6 e 7: attività di monitoraggio; Entrata in vigore.
4) Deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 - Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile.
5) GSE - Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa del 22 dicembre 2020.
Differenza tra autoconsumo collettivo e comunità energetiche:
Gruppo di autoconsumatori: insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.
Comunità di energia rinnovabile: soggetto giuridico che:
i. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
ii. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
iii. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Quali opportunità
? Installare un impianto comune (condiviso) e accedere allo schema di incentivazione dell'autoconsumo collettivo o della comunità energetica;
? Avere un beneficio economico da tale configurazione:
- Corrispettivo unitario + Contributo aggiuntivo per le perdite di rete evitate: circa 0,10 ?/kWh;
- Tariffa premio: per gli autoconsumatori: 0,10 ?/kWh; per le comunità energetica 0,11 ?/kWh.
Nota: prima dell'entrata in vigore dei disposti citati, l'installazione di un impianto fotovoltaico condiviso era possibile, ma in molti casi non era vantaggioso dal punto di vista economico, per l'impossibilità di compensare i fabbisogni delle singole unità immobiliari con l'energia prodotta dall'impianto.
Attenzione: per il momento l'autoconsumo è "virtuale" e non "reale/fisico". Attualmente regime "transitorio" in attesa del pieno recepimento della Direttiva EU.
Video
Le attività del CTI
- Attività normativa:
Enti di normazione: uni pubblica le norme nazionali e internazionali e le pdr prodotte dal cti. Per poter influire sulla normazione internazionale, in cti si formula la posizione nazionale.
- Attività consultiva:
Per ministeri e pa supporto tecnico ed elaborazione pareri e proposte su documenti legislativi in itinere o pubblicati, faq, ecc.
- Attività di ricerca:
Per comunità europea e pa progetti in ambito internazionale e nazionale (horizon2020, interreg, life, bandi locali, ecc.).
SOCI CTI
Le norme tecniche sono elaborate dai Soci CTI con un processo bottom-up e rispondono all'esigenza del mercato o di uno specifico stakeholder.
Cosa normiamo
1. Involucro edilizio e sue prestazioni energetiche:
a. Materiali isolanti;
b. Metodi di calcolo UNI/TS 11300.
2. Gestione dell'energia e diagnosi energetiche:
a. Sistemi di gestione dell'energia UNI CEI EN;
b. ISO 50001 e diagnosi energetiche.
3. Impianti a pressione:
a. Norme a supporto della PED;
b. Forni industriali.
4. Impiantistica industriale:
a. Turbine a gas, compressori d'aria e cogeneratori;
b. Teleriscaldamento e teleraffrescamento.
5. Condizionamento dell'aria, ventilazione e refrigerazione:
a. Condiz. Estivo e Refrigerazione industriale;
b. Metodi di calcolo UNI/TS 11300;
c. Filtrazione e depurazione aria.
6. Riscaldamento:
a. Imp. termici tradizionali e a biomassa;
b. Geotermia a bassa entalpia;
c. Metodi di calcolo UNI/TS 11300.
7. Sicurezza di processo negli impianti industriali:
a. Gestione della sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante (Seveso).
8. Misura e contabilizzazione del calore e sistemi BACS:
a. Misure termiche;
b. Ripartizione delle spese di riscaldamento;
c. Sistemi di automazione e controllo.
9. Fonti energetiche rinnovabili e sostenibilità:
a. Energia solare termica;
b. Biocombustibili solidi;
c. Biogas/Biometano/Bioliquidi;
d. Energia da rifiuti.
Conclusioni
Valutare le diverse possibilità di detrazione/incentivazione.
Cumulabilità o meno delle varie detrazioni/incentivi per quanto riguarda un impianto fotovoltaico:
- RISTR. 50% commutabile con SCAMBIO S.P;
- RISTR. 50% commutabile con AUTOC. COLL. (art. 4 Decreto 16 settembre 2020);
- RISTR. 50% commutabile in parte con il SUPERBONUS. Alternativi (sugli stessi kW);
- AUTOC. COLL. commutabile in parte con il SUPERBONUS. Non è prevista la <
- Il SUPERBONUS non è commutabile con lo SCAMBIO S.P (art.119 comma 7 DL Rilancio);
- SCAMBIO S.P. non è commutabile con AUTOC. COLL. (art.42bis comma 7 DL 162/19 e Legge 28 febbraio 2020 n.8).
- Andrea Maffezzoli
- Francesco Demetrio Minuto
- Veronique Mazza
- MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- E.ON Italia
- Lucia Ammendola
- Andrea Maffezzoli