Rinnovabili: la Regione Calabria si avvia a bloccare l'agrivoltaico ignorando sentenze e disposizioni nazionali
Mentre faticosamente si sta affermando a livello nazionale l'idea che le rinnovabili siano la soluzione per il caro bollette e i cambiamenti climatici, a livello regionale registriamo ancora grandi e inspiegabili resistenze. Ora è la volta della Regione Calabria: dalla proposta di modifica della legge urbanistica e in particolare sull'articolo 3 che modifica l'articolo 51 della l. 16 Aprile 2002, n. 19, si evince che per l'agrivoltaico, si vuole fissare il 10% d'utilizzo della superficie agricola, rendendo di fatto l'agrivoltaico impossibile da realizzare.
Prima di tutto vogliamo ribadire che l'agrivoltaico è un sistema in cui l'attività agricola e l'attività energetica coesistono e insistono sulla medesima porzione di territorio, preservando la vocazione agricola del terreno, per cui non "lede" l'agricoltura, ma anzi la integra in maniera virtuosa con la produzione di energia da fonte rinnovabile.
Oltre a ciò rileviamo che è espressamente esclusa dalla normativa nazionale per gli impianti agrivoltaici la necessità di rispettare uno specifico rapporto fra impianti e superfici destinate ad agricoltura. In più, abbiamo una giurisprudenza consolidata che afferma il fatto che "non si può procedere con l'assimilazione dell'impianto agrivoltaico a quello fotovoltaico tout court", come afferma il Tar di Lecce con la sentenza 586/2022.
La Regione Calabria nella sua proposta di legge, invece, mette nero su bianco gli impedimenti proposti all'agrivoltaico, affermando nel nuovo testo dell'articolo 51 della l.r. 16 Aprile 2002, n. 19 che "anche per gli impianti agrovoltaici di nuova generazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del QTRP".
Ciò significa che il limite del 10% si applica anche all'agrivoltaico. Potrebbe sembrare una percentuale innocua quella del 10%, ma in realtà lede proprio quella categoria di agricoltori che si dovrebbero proteggere: quelli piccoli. Realizzare un impianto fotovoltaico sul 10% di una piccola proprietà, significa fare un investimento che non sta in piedi perché non ci sono le necessarie economie di scala. Quindi significa non fare agrivoltaico.
Proponiamo, quindi, che il suddetto testo di legge venga così modificato: "Anche per gli impianti agro-fotovoltaici si applicano le disposizioni normative del QTRP, fatto salvo per quelle disposizioni che risultano incompatibili e in particolare con esclusione delle disposizioni che stabiliscono rapporti fra l'area degli impianti e l'area impiegata per le coltivazioni.
Oltre a ciò rileviamo che è espressamente esclusa dalla normativa nazionale per gli impianti agrivoltaici la necessità di rispettare uno specifico rapporto fra impianti e superfici destinate ad agricoltura. In più, abbiamo una giurisprudenza consolidata che afferma il fatto che "non si può procedere con l'assimilazione dell'impianto agrivoltaico a quello fotovoltaico tout court", come afferma il Tar di Lecce con la sentenza 586/2022.
La Regione Calabria nella sua proposta di legge, invece, mette nero su bianco gli impedimenti proposti all'agrivoltaico, affermando nel nuovo testo dell'articolo 51 della l.r. 16 Aprile 2002, n. 19 che "anche per gli impianti agrovoltaici di nuova generazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del QTRP".
Ciò significa che il limite del 10% si applica anche all'agrivoltaico. Potrebbe sembrare una percentuale innocua quella del 10%, ma in realtà lede proprio quella categoria di agricoltori che si dovrebbero proteggere: quelli piccoli. Realizzare un impianto fotovoltaico sul 10% di una piccola proprietà, significa fare un investimento che non sta in piedi perché non ci sono le necessarie economie di scala. Quindi significa non fare agrivoltaico.
Proponiamo, quindi, che il suddetto testo di legge venga così modificato: "Anche per gli impianti agro-fotovoltaici si applicano le disposizioni normative del QTRP, fatto salvo per quelle disposizioni che risultano incompatibili e in particolare con esclusione delle disposizioni che stabiliscono rapporti fra l'area degli impianti e l'area impiegata per le coltivazioni.
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